27 Agosto 2019

Distanza tra pareti finestrate

Quali sono le distanze legali tra le pareti finestrate?

Una sentenza del Tar chiarisce la regolamentazione

Soprattutto quando si parla di certi tipi di ristrutturazioni o costruzioni, considerare la distanza tra gli edifici è fondamentale.

Il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 stabilisce che 

  • Nelle zona A) (centro storico) si ammettono distanze che non sono inferiori a quelle esistenti, gli edifici possono mantenere le distanze che già esistono, a esclusione di quelle costruzioni recenti e prive di valore storico, architettonico ambientale. 
  • Per i nuovi edifici che non fanno parte della zona A la distanza minima tra costruzioni deve essere almeno di 10 metri, inoltre, se si parla di zone di espansione, la distanza minima tra le pareti degli edifici deve essere pari all’altezza del fabbricato più alto, anche nel caso in cui sola parete sia finestrata. 

Nella sentenza 4834/2019 la Cassazione ribadisce che i regolamenti edilizi comunali non possono derogare alle norme sulle distanze tra edifici del stabilite dal Decreto Ministeriale in questione. 

Per la Cassazione le pareti finestrate non sono solo le pareti munite di vedute, ma anche tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi tipo verso l’esterno. Sempre secondo la Cassazione inoltre, la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere rispettata anche nel caso in cui solo una delle pareti in questione sia finestrata.

Regolamentazione per la distanza delle pareti finestrate esterne in base alla zona dell'edificio

La norma, come hanno spiegato i giudici, è finalizzata a evitare la formazione di un’intercapedine dannosa per la salute mantenendo una determinata distanza tra edifici che si fronteggiano. Non solo quindi tutela della privacy, ma anche decoro e sicurezza.

Il balconi devono essere considerati come pareti finestrate?

Sì, anche i balconi devono essere considerati finestrati, in quanto manufatti che assicurano la possibilità di esercitare la veduta. Non considerarli tali potrebbe voler dire incorrere nella facoltà da parte dei comuni di far costruire edifici non congrui. 

Tali chiarimenti sono giunti successivamente alla pronuncia della Cassazione sul caso di un condominio che era stato costruito a una distanza inferiore ai 10 metri rispetto a un altro edificio preesistente. 

La Corte d’Appello aveva condannato la società alla demolizione di alcune porzioni di fabbricato, al fine di rispettare la distanza di 10 metri, ma il costruttore aveva presentato ricorso facendo leva sulla definizione di parete finestrata. Sulla base dell’analisi della normativa delle distanze però il ricorso è stato respinto. 

L’assenza delle pareti finestrate esclude l’applicazione dell’art. 9 D.M. 1444/68?

Un’altra sentenza, 930/2018 del Tar Sardegna, stabilisce che per le pareti non finestrate non viene applicato l’art.9 D.M. 1444/68 specificando che per pareti finestrate si intendono le pareti munite di finestre qualificabili come vedute e quindi si escludono per esempio le luci. 

In questa categoria rientrerebbero anche le aperture con inferriate. 

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