28 Settembre 2017

La procedura per la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) dopo la ristrutturazione della casa

La Segnalazione Certificata di Agibilità dal 30 giugno 2017 (SCA) ha preso il posto del vecchio certificato di agibilità. Con questa certificazione il direttore dei lavori o un professionista abilitato assevera l’agibilità anche parziale dell’immobile e la sussistenza delle condizioni d’igiene, di salubrità, di risparmio energetico della casa e degli impianti e la conformità dell’opera al progetto presentato.

Gli interventi che richiedono la segnalazione certificata di agibilità
Ecco la lista dei lavori che richiedono la segnalazione certificata di agibilità:

      • Nuove costruzioni.
      • Ricostruzioni o sopraelevazioni anche solo parziali.
      • Lavori di edilizia pesante eseguiti su edifici esistenti che incidono sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico oppure sull’efficienza degli impianti.

        La SCA rigurda anche:
      • Singoli edifici o singole porzioni di essi, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.
      • Singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

L’iter per la segnalazione
La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori in casa, corredata di una serie di documentazione della quale troverete una lista completa nel paragrafo successivo. Dal giorno in cui viene presentata la segnalazione, l’immobile può essere tranquillamente utilizzato. Tuttavia l’ufficio competente, ha a disposizione 30 giorni per verificare la documentazione presentata e richiedere eventuali integrazioni. Attraverso specifici sopralluoghi i diversi Enti (Comuni, Province, Regioni) eseguiranno i dovuti controlli (i controlli saranno eseguiti a campione) per accertare la sussistenza dei requisiti previsti. E’ molto importante conservare gelosamente una copia della Segnalazione Certificata di Agibilità presentata al Comune, completa del relativo numero di protocollo assegnato dall’ufficio competente.

La documentazione necessaria per la Segnalazione Certificata di Agibilità

    • Dichiarazione del tecnico abilitato o del direttore dei lavori per garantire la conformità degli interventi effettuati rispetto al progetto.
    • Certificazione di collaudo statico oppure, nel caso di lavori minori, la dichiarazione di regolare esecuzione firmata dal direttore dei lavori.
    • La dichiarazione di conformità dei lavori effettuati rispetto alle norme vigenti sulle barriere architettoniche;
    • Estremi di avvenuta denuncia di variazione catastale;
    • Certificazione di conformità degli impianti rilasciata dai tecnici che li hanno installati. In alcuni casi potrà essere necessario anche il certificato di collaudo.
    • Fotocopia del documento in corso di validità del dichiarante.
    • Copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.

Le sanzioni per la mancata segnalazione
Se non verrà fatta la Presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità entro 15 giorni dalla data di fine lavori all’ufficio competente, potrà essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla tra i 77 a i 464 euro.